Quando occorrono documenti aggiuntivi per viaggiare con un minore?

Un ragazzo di dodici anni parte per l’estero con i nonni. Ha il passaporto in corso di validità e il biglietto, ma potrebbe non essere sufficiente: per un minore italiano sotto i 14 anni che viaggia senza un genitore o chi ne fa le veci occorre anche la dichiarazione di accompagnamento prevista dalle regole italiane. Se invece parte con la madre o con il padre, quella dichiarazione non è richiesta dall’Italia. Resta però da controllare che cosa chiedano il Paese di destinazione, gli eventuali Paesi di transito e il vettore.
La verifica comincia da quattro dati concreti: cittadinanza ed età del minore, identità di chi lo accompagna, itinerario completo e mezzo di trasporto. Sono questi dettagli, più della generica distinzione tra «viaggio con bambini» e «viaggio da soli», a determinare quali carte portare.
Il documento del minore è il punto di partenza, non un allegato a quello dell’adulto
Per espatriare, un minore italiano deve avere un proprio documento di viaggio: passaporto individuale oppure carta d’identità valida per l’espatrio, se accettata dagli Stati interessati. L’iscrizione sul passaporto di un genitore non sostituisce il documento individuale. Prima di prenotare, va verificato non solo che il documento non sia scaduto, ma anche che sia ammesso per l’intero percorso e che rispetti gli eventuali requisiti di validità residua richiesti dalla destinazione.
Un controllo separato riguarda il legame con l’adulto. Se i nomi dei genitori non compaiono sul passaporto del minore, il Ministero degli Esteri consiglia di portare un certificato di stato di famiglia o un estratto di nascita, da mostrare se richiesto durante i controlli. È una prova utile anche quando i cognomi sono diversi; non va però confusa con un’autorizzazione al viaggio e non sostituisce la dichiarazione di accompagnamento quando questa è necessaria.
Sotto i 14 anni: la dichiarazione quando non viaggia con un genitore
Per l’espatrio di un minore italiano che non ha ancora compiuto 14 anni, la differenza decisiva è chi lo accompagna. Se viaggia con almeno un genitore o con chi ne fa le veci, la dichiarazione di accompagnamento italiana non serve. Se viaggia con i nonni, uno zio, un insegnante, un altro adulto oppure viene affidato a un ente o a una compagnia di trasporto, occorre indicare il soggetto a cui è affidato mediante la procedura prevista.
La dichiarazione è resa da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria e deve essere vistata dall’autorità competente: in Italia la Questura, all’estero l’ufficio consolare. Può risultare da una menzione sul passaporto del minore o da un’attestazione separata. Riguarda un viaggio con destinazione determinata e, di norma, non può avere durata superiore a sei mesi. Non basta dunque una semplice lettera scritta dai genitori e consegnata ai nonni.
Il compimento dei 14 anni cambia questa specifica regola italiana: la dichiarazione di accompagnamento prevista per i più piccoli non è richiesta solo perché il ragazzo viaggia senza i genitori. Non significa, però, che possa partire con qualsiasi compagnia o entrare in qualsiasi Stato senza ulteriori verifiche.
Un solo genitore, Paesi attraversati e compagnia: tre controlli distinti
Quando il minore parte con un solo genitore, è facile confondere due momenti diversi. L’assenso richiesto per il rilascio del passaporto del minore riguarda l’emissione del documento; la dichiarazione italiana di accompagnamento riguarda invece il viaggio all’estero di un minore sotto i 14 anni senza un genitore o chi ne fa le veci. Il viaggio con un solo genitore non fa scattare automaticamente quest’ultima dichiarazione.
Le regole del Paese estero possono essere diverse. Nell’Unione europea non esiste un’autorizzazione parentale unica valida per tutti gli Stati: un Paese può richiedere documenti aggiuntivi a un minore che viaggia da solo, con un adulto diverso dal tutore legale o con un solo genitore. Anche un Paese di transito può avere prescrizioni proprie. Per un itinerario fuori dall’UE, requisiti di ingresso, visti o autorizzazioni vanno controllati per il minore, senza presumere che coincidano con quelli dell’adulto.
C’è infine il contratto di trasporto. Una compagnia aerea può chiedere moduli propri e applicare condizioni specifiche ai minori non accompagnati; la dichiarazione italiana non garantisce da sola che il vettore accetti di prenderli in carico. Questo controllo è particolarmente importante se il ragazzo cambia volo o se all’andata e al ritorno viaggia con accompagnatori diversi.
Una verifica utile prima di acquistare i biglietti
Si può costruire una piccola scheda del viaggio con età e cittadinanza del minore, documento che userà, nomi degli accompagnatori per ciascuna tratta, Stati di partenza, transito e arrivo, e vettori coinvolti. Su quella scheda si verificano, nell’ordine:
- il documento individuale accettato lungo tutto l’itinerario e gli eventuali requisiti di ingresso;
- la necessità della dichiarazione di accompagnamento italiana, se il minore italiano ha meno di 14 anni e viaggia all’estero senza un genitore o chi ne fa le veci;
- le autorizzazioni eventualmente richieste dagli Stati attraversati e i moduli o le condizioni del vettore;
- l’opportunità di portare un documento che provi il rapporto tra minore e accompagnatore, se non è già evidente dal documento di viaggio.
La cittadinanza conta: la procedura italiana descritta per la dichiarazione di accompagnamento non va applicata automaticamente a un minore di altra cittadinanza. Se l’itinerario o la situazione familiare rendono incerto chi possa prestare l’assenso, la conferma va chiesta all’autorità competente prima della partenza, anziché affidarsi a un modulo trovato online. Per le prescrizioni estere, il riferimento è la scheda aggiornata del Paese e, in caso di dubbio, la sua rappresentanza consolare; per l’imbarco, sono le condizioni del vettore effettivamente prenotato.
Fonti
Foto: MCL Media library, MCL internal media library.

